Fra le 42 definizioni uniformi frutto dell’intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’adozione del regolamento edilizio tipo [1], ci soffermeremo, in questa occasione, sulla n. 38 e sulla n. 41, relative rispettivamente alla pensilina e alla tettoia.
Secondo la citata intesa, la pensilina è un“Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno”, mentre la tettoia è un “Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita a usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali”.
Tettoie e pensiline: cos’hanno in comune
Ciò che accomuna le due definizioni è la finalità di copertura propria di entrambe le tipologie di manufatti: tale aspetto è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza, secondo cui vi è una “sostanziale identità della nozioni di tettoia e pensilina ricavabile dalle medesime finalità di arredo, riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici” [2].
Tettoia o pensilina: le differenze
Ciò che, al contrario, le diversifica è la modalità costruttiva: la pensilina non ha montanti verticali di sostegno perché è installata in aggetto sul muro, mentre la tettoia è sostenuta proprio da montanti fra loro collegati.
In realtà, vi è un secondo elemento che differenzia le due ipotesi: le dimensioni, solitamente contenute nel caso della pensilina, più rilevanti nel caso della tettoia. Tale aspetto è fondamentale perché le dimensioni rilevanti della tettoia non consentono di qualificare il manufatto come elemento pertinenziale sottratto al permesso di costruire. Ed infatti, la giurisprudenza ha affermato che “con particolare riguardo alle tettoie o alle altre simili strutture di riparo e protezione di spazi liberi, si è difatti affermato che dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici e quando, non presentino carattere di autonoma utilizzabilità, e possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono” [3].
Cosa dice la giurisprudenza
Effettuando una veloce rassegna giurisprudenziale, è agevole verificare che è stata qualificata come pensilina una struttura a sbalzo con superficie complessiva di 5,50 mq. bullonata alla parete del fabbricato esistente, con copertura in legno e sovrastante manto di coppi e canali [4] e una struttura modulare di 5 metri di lunghezza per 80 centimetri di profondità, assicurata al prospetto dell’edificio mediante bulloni, realizzata in materiale plastico e priva di pilastri di sostegno [5].
Al contrario, non è stato ritenuta qualificabile come pensilina bensì come tettoia, e quindi necessitante del permesso di costruire, una struttura di 50 mq. di superficie, con 4,50 mt. di altezza e 0,70 mt. di spessore [6] e una struttura in ferro e copertura in plexiglas avente una superficie di 18 mq. circa ed altezza di 3 mt [7].
Come si comportano i Comuni
Sebbene, quindi, di norma la tettoia richieda il permesso di costruire, la pensilina è solitamente installabile senza il ricorso a tale titolo. (Quali distanze occorre rispettare quando si costruisce una tettoia?). Tuttavia, è bene precisare che i regolamenti comunalisovente disciplinano l’ipotesi de qua, prevedendo, oltre alle modalità costruttive, anche l’eventuale titolo necessario, per esempio:
- il Regolamento per interventi edilizi minori del Comune di Gonzaga (MI) richiede la DIA(oggi, SCIA) per le pensiline con aggetto inferiore ad 1 metro [8];
- la DIA è richiesta anche dal Regolamento relativo all’installazione delle strutture precarie del Comune di Bosaro (RO) per le pensiline con copertura in vetro o in legno con sporgenza massima entro metri 1,50 e larghezza non eccedente 50 cm. dai lati della porta [9];
- il Regolamento disciplinante la realizzazione di interventi edilizi minori del Comune di Ruffano (LE) richiede la SCIA [10];
- diversamente, il Regolamento edilizio del Comune di Poggiorenatico (FE) qualifica come manutenzione ordinaria (e, quindi, attività edilizia libera) l’installazione di una pensilina “con struttura portante in legno o metallo con aggetto max di m 1,00 e larghezza non superiore
[fonte e proprietà ediltecnico.it]
Lo Studio Molaro esperto in amministrazioni condominiali a Roma resta sempre a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento, nel merito di Differenze e titoli abilitativi necessari.
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