Sul Bonus facciate, dalla sua conferma nella Manovra 2020, ci sono stati diversi aggiornamenti, inclusa la possibilità di arrivare allo sconto del 110% col dl rilancio. In questo articolo trovi tutti i dettagli, dalla Circolare alla Guida Entrate 2020
Il Bonus facciate nel Decreto Rilancio
Il Decreto rilancio è legge dal 17 luglio, e dopo lunghi iter parlamentari (è in vigore dallo scorso maggio, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34), il testo è quello definitivo, così come sono definite una volta per tutte le regole per il Superbonus 110%.
La novità più grossa consiste nel fatto che la cessione del credito potrà essere seguita anche per il bonus facciate al 90% oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50%, per l’Ecobonus 65% e per gli interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.
> Leggi tutti i dettagli sul Superbonus 110%
Cos’è il Bonus facciate
Il Bonus facciate è una detrazione in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre già esistenti (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili) e riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico. Riguarda tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata. È nell’Articolo 25 della Legge di Bilancio 2020 che sono state definite le regole per il Bonus facciate, per il 2020. Poi, nei mesi iniziali dell’anno, sono state definite altre regole e precisazioni, nella Circolare e nella Guida delle Entrate (consultabili sotto).
Abbiamo realizzato un eBook con tutte le NOVITÀ (e le conferme) in materia fiscale che riguardano l’edilizia. Tra queste, prima di tutto, il Bonus facciate.
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Bonus facciate, come si usa
Per le modalità di utilizzo del bonus si applicano le disposizioni che regolano la detrazione per ristrutturazione. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, e per le modalità di pagamento e di ripartizione della detrazione tra più beneficiari si applicano le disposizioni in vigore per la detrazione per ristrutturazione.
Bonus facciate, niente massimale di spesa
Per il bonus facciate, però, a differenza delle altre detrazioni, non sono previsti tetti di spesa. Si potrà aggiungere anche questa spesa in più e quindi, anche in caso di altri interventi in corso, non ci sarà il rischio di perdere la detrazione. Sarà infatti possibile suddividere le spese tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.
Vale per edifici in zone A o B
Riportiamo con ordine il significato e la classificazione delle zone secondo il DM 2 aprile 1968, n. 1444, cui fa riferimento il bonus facciate.
Cos’è la zona A?
La Zona A è il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani con le seguenti caratteristiche:
1) carattere storico;
2) artistico;
3) o di particolare pregio ambientale.
Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”.
Cos’è la zona B?
Sono in zona B (zona di completamento) le “area totalmente o parzialmente edificate”. La Zona B comprende infatti le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A. Le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di superficie coperta non inferiore al 12,5% cioè come 1/8.
Se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori stessi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.
La legge di Bilancio 2020 esclude dall’agevolazione gli immobili in Zona C, le aree di espansione urbanistica.
Sulla base della classificazione del DM restano esclusi dalle agevolazioni tutti gli immobili isolati, mentre l’agevolazione è riconosciuta nel caso delle villette a schiera fuori città quando rientrano nelle zone B. No invece alle agevolazioni per le case di campagna anche quando si tratta di comprensori costruiti su terreni in precedenza agricoli.
Niente agevolazioni, inoltre, per gli immobili di tipo agricolo, compresi, quindi, i fabbricati destinati all’agriturismo, dal momento che questa tipologia di edifici fa parte a tutti gli effetti di quelli che si trovano nelle zone E) ossia nei territori rurali.
Infine il bonus non è previsto per la riqualificazione degli immobili ad uso diverso che si trovano nelle aree produttive, industriali, o destinate ai servizi.
Zone territoriali omogenee (art. 2 – DM 2 aprile 1968, n. 1444)
Volendo citare le definizioni precise del decreto, le zone territoriali omogenee sono così distinte e la classificazione è stabilita in base alle seguenti caratteristiche:
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Cosa sono le aree P1 e P2?
I Piani delle regole (Pdr) più recenti delle Regioni sostituiscono il concetto di Tessuto urbano consolidato (Tuc) al lessico originario della zonizzazione. Si parla cioè di aree P1, considerate non completate e quindi escluse dal bonus facciate, e di aree P2, cioè in alcune regioni danno diritto al bonus. Di fatto, tra P1 e P2 può non esserci alcuna differenza ma P2 consente l’accesso al bonus e P1 no. L’unica speranza per eseguire i lavori con il bonus facciata nel 2020 è che le Entrate si rendano conto dell’errore e nella prossima circolare consentano anche ai proprietari delle aree P1 di rifare la facciata.
>> Scarica qui la nuova Legge di Bilancio 2020 approvata dal Senato
Bonus facciate, cosa succede se il Comune non ha zone A o B?
Ecco la risposta del sottosegretario all’Economia Villarosa per chiarire in maniera ufficiale le equipollenze. In pratica l’Amministrazione finanziaria valuterà «sulla base delle peculiarità del caso concreto» se il bonus facciate spetta o meno. Leggi tutto l’articolo.
Lavori ammessi e lavori esclusi
Quanto agli interventi ammessi alla detrazione, il testo stabilisce che possono godere della detrazione fiscale al 90 per cento esclusivamente gli interventi su:
– strutture opache della facciata;
– balconi;
– ornamenti e fregi.
Questo elenco preciso limita con esattezza il perimetro della nuova agevolazione fiscale, in quanto di fatto non sono compresi gli interventi diversi da quelli sugli intonaci, tranne il caso di ornamenti e fregi architettonici.
Quanto alle altre parti del palazzo interessate ai lavori, la norma cita espressamente i balconi, e in questo caso sembrerebbe non esserci alcuna limitazione alla tipologia di interventi, lasciando intendere, dunque, che questi possono riguardare anche, ad esempio, la pittura delle ringhiere, ma anche il rifacimento dei sottobalconi, oltre che interventi su fregi e ornamenti. E non essendo indicato nulla di specifico in questo campo, si può presumere che la detrazione sia ammessa anche quando si tratta di intervenire non solo sull’intonaco ma anche, ad esempio, sulle parti in ferro battuto. Basti pensare, ad esempio, alla rilevanza architettoniche delle inferriate dei balconi di epoca Liberty.
In pratica sono esclusi:
– gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
– le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Aliquota maggiorata?
Al di là di questi casi, però, a norma di legge non possono consentire l’applicazione della detrazione con aliquota maggiorata altre tipologie di interventi sull’esterno del palazzo come, ad esempio, la sostituzione di grondaie e pluviali, o gli interventi sul tetto. Nessuna agevolazione, inoltre, per la sostituzione del portone o delle inferriate, o delle altre tipologie di infissi.
Niente agevolazione neppure per altri interventi relativi al decoro complessivo del palazzo in senso lato, non legati cioè ad interventi di tipo edilizio e di efficientamento energetico, quali, ad esempio, l’eliminazione delle antenne private e la realizzazione del relativo impianto centralizzato.
Sconto al 110% rifacendo il cappotto termico
Il Superbonus 110% comprende anche il rifacimento delle facciate degli edifici. In pratica porta il risparmio fiscale previsto per il bonus facciate dal 90 al 110%.
Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi “trainanti”, che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori, previsti dall’articolo 119 del Dl rilancio.
Nel caso delle facciate, bisogna effettuare lavori di isolamento termico (il “cappotto”) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature.
Il risparmio fiscale potenziato al 110% anche per le facciate riguarda tutti i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (con possibile proroga a tutto il 2021).
> Cappotto termico per facciata, guida all’isolamento
Superbonus 110% dopo i decreti attuativi
eBook in pdf di 95 pagine sul Superbonus al 110 per cento: tutti i lavori agevolabili e le novità dopo la pubblicazione dei decreti attuativi MISE e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020.
Detraibile il nuovo intonaco solo se a risparmio energetico
Le disposizioni di legge si legano strettamente al risparmio energetico. Le norme stabiliscono infatti espressamente che se l’intervento non riguarda solo pulitura o tinteggiatura esterna ma si deve anche intervenire anche sull’intonaco dell’edificio, in tutti i casi in cui la superficie da rinnovare sia superiore al 10 per cento occorre assicurare il rispetto almeno della qualità media degli edifici dal punto di vista del consumo energetico (Decreto Legislativo 26/06/2015 in materia di linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010 in materia di riqualificazione energetica degli edifici).
Il risparmio energetico ottenuto dovrà essere certificato, e dovrà essere anche inviata la relativa documentazione all’Enea.
Dovrà quindi essere compilata e inviata la specifica documentazione relativa agli interventi sull’involucro dell’edificio. E sui soggetti che richiedono l’agevolazione potranno essere attuati anche gli specifici controlli a campione regolati dalle stesse norme.
Bonus facciate, nuovo vademecum ENEA
La novità riguarda interventi sulle strutture opache verticali (delle facciate esterne) per le quali bisogna trasmettere i dati al sito ENEA dedicato agli interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne. I dati devono essere inseriti sulla sezione “ecobonus”. Leggi tutto
Bonus facciate, Unicmi chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate
C’è qualcosa che non torna nella guida stilata dall’Agenzia qualche giorno fa. Che cosa? Lo troviamo scritto nel Vasistas 1_2020 dedicato all’Ecobonus, al Bonus Casa e al Bonus Facciate. Leggi tutto
Bonus facciate, serve la comunicazione inizio lavori?
Con la nuova guida all’agevolazione dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che “sarebbe bene” presentare una pratica all’ufficio tecnico comunale prima di iniziare i lavori. Leggi l’approfondimento su questo e altri meccanismi pratici. Leggi tutto
Bonus facciate, le novità della Guida delle Entrate punto per punto
Pronti a partire coi lavori? Ecco quello che serve per svelare i dubbi e ottenere l’agevolazione: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare sulla misura introdotta dalle legge di Bilancio 2020 e una guida ad hoc. Spiegano punto per punto:
- come ottenere l’agevolazione,
- per quali interventi vale,
- le modalità di pagamento
- e tante altre informazioni relative alla normativa e alla prassi.
>> Guida dell’Agenzia delle Entrate Bonus facciate
>> Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Bonus facciate
Bonus facciate, recupero e restauro con maxi detrazione
Il testo aggiunge un comma all’articolo 16 del decreto 63/2013 che contiene la proroga delle detrazioni per la casa. A queste si aggiunge, per il prossimo anno, una detrazione del 90 per cento per le spese relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Quindi la detrazione non “cannibalizza” le agevolazioni già previste per chi decide di fare un capotto termico o interventi di risparmio energetico, ma si aggiunge a queste, offrendo così ai condomini un’opportunità di risparmio in più.
Pittura della villetta con il bonus anche se non si cambia colore
Il Bonus Facciate potrà essere usufruito anche nel caso di singoli immobili di proprietà privata. Non ci sono, infatti, limiti da questo punto di vista. Sarà quindi possibile anche ridipingere la facciata esterna della propria villetta con la maxi detrazione, anche se non si cambia il colore. Con la normativa attuale, invece, la detrazione per gli esterni degli immobili diversi dai condomini è ammessa solo se si cambiano colori o materiali, perché altrimenti si rientra nella manutenzione ordinaria. Il Bonus Facciate, invece, è riconosciuto anche se non si cambiano colori.
Bonus facciate + altre detrazioni: si può fare
Il Bonus facciate non sarà in conflitto con ecobonus per il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni. Si potrà tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e usufruire di tutte e due le detrazioni.
Solo per il 2020
Il Bonus facciate è al momento limitato al 2020 ed è immediatamente applicabile. L’intenzione è dare un impulso immediato all’economia. La copertura è, infatti, calcolata su una determinata percentuale di edifici.
Si può fare solo la tinteggiatura?
Una circolare delle Entrate specificherà la tipologia degli interventi che rientreranno nel Bonus facciate.
Confermati quindi anche tutti gli altri bonus per la casa (ristrutturazione, Ecobonus, Bonus mobili, e Sismabonus – che era già valido fino al 2021 – ma non il Bonus verde).
>> Leggi: Bonus facciate, interventi agevolabili: quali sono?
[fonte e proprietà ediltecnico.it]
Lo Studio Molaro esperto in amministrazioni condominiali a Roma resta sempre a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento, nel merito di Bonus facciate Manovra 2020.