Ora che il decreto è legge e il testo ufficiale è in GU (con le relative note), possiamo fare un veloce riepilogo delle novità per l’edilizia e i professionisti
Ripubblicato il testo del Decreto Legge 76/2020, il tanto acclamato DL semplificazioni (coordinato con la legge di conversione 120/2020) sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, la n. 241 del 29 settembre 2020. Questo testo contiene anche le relative note ed è la versione definitiva di tante (piccole??) modifiche apportate sia al Codice Appalti che al Testo Unico Edilizia. (>> Leggi: Il Decreto semplificazioni è legge. Tutte le novità del Codice Appalti).
>> Scarica il testo completo DL semplificazioni in GU del 29 settembre <<
Dato che il tema è di particolare interesse per tutti i professionisti che si occupano di edilizia, riassumiamo brevemente ma in maniera essenziale cos’è cambiato nel TU edilizia ora che il testo è definitivo.
>> NUOVO TU EDILIZIA – AGGIORNATO 30 SETTEMBRE 2020 <<
Nuovo Testo Unico edilizia: cos’è cambiato col DL semplificazioni
Come avevamo già ribadito nelle settimane precedenti, il grosso delle modifiche sono relative a demolizioni, ricostruzioni e dunque viene aggiornata la definizione di ristrutturazione edilizia. Le regole sono di fatto cambiate (modificato il Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001).
Focus Demolizione / Ricostruzione DL semplificazioni
Riformulata la disciplina delle distanze in edilizia
Demolizioni e ricostruzioni: sì, con stessa distanza
Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono ora essere realizzati nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti nelle aree in cui non è consentita la modifica dell’area di sedime per il rispetto delle distanze minime. Per quanto riguarda gli ampliamenti volumetrici consentiti, possono essere realizzati fuori sagoma o con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
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Ristrutturazioni edilizie con sagoma diversa
Con le novità introdotte, sono definite ristrutturazioni edilizie gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana.
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Zone A, nuovi limiti
Attenzione, perché tutte le novità introdotte dal decreto semplificazioni nel TU edilizia non valgono nelle zone omogenee A o in quelle assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico.
In queste aree, la demolizione e ricostruzione è consentita solo nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, mentre la ristrutturazione edilizia deve rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.
[fonte e proprietà ediltecnico.it]
Lo Studio Molaro esperto in amministrazioni condominiali a Roma resta sempre a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento, nel merito di Testo Unico Edilizia – DL Semplificazioni.