Finalmente va in vigore il decreto: ecco a quali Regioni arrivano i fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il fondo era a secco dal 2003: ora, con il decreto Delrio, che aveva ricevuto il 15 febbraio l’ok della Conferenza Stato-Regioni, arrivano risorse ai privati per coprire il fabbisogno segnalato dai Comuni negli ultimi 15 anni. In tutto, 180 milioni alle Regioni.
Pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto interministeriale 67 del 27 febbraio 2018, che contiene la divisione tra le Regioni di 180 milioni per il rifinanziamento del Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Il decreto entrerà in vigore il 30 maggio. Il fabbisogno era stato segnalato dalle Regioni, che avevano consultato i cittadini e i Comuni, al Ministero delle Infrastrutture. Le Regioni hanno ripartito le risorse ai Comuni.
Decreto Barriere architettoniche: la ripartizione tra le Regioni
Abruzzo 4,4 milioni;
Basilicata 15,2;
Campania 13,5;
Emilia-Romagna 29,3;
Lazio 19,2;
Liguria 275 mila euro;
Lombardia 25,3 milioni;
Marche 11,3;
Molise 1,1;
Piemonte 25,7;
Puglia 4,0;
Sardegna 3,2;
Sicilia 4,4;
Toscana 2,9;
Umbria 11;
Veneto 8,4.
Barriere architettoniche, derogabili le distanze dei regolamenti urbanistici
Le opere per abbattere le barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi: bisogna rispettare la distanza non inferiore a tre metri stabilita dagli articoli 873 e 907 del codice civile. Con questa motivazione il TAR di Milano, con la sentenza n. 809 del 27 marzo 2018, ha respinto il ricorso proposto contro la delibera consiliare con la quale il Comune di Vedano al Lambro (Monza) aveva autorizzato un progetto di ristrutturazione edilizia consistente nella realizzazione di un ascensore e di un vano scala all’esterno della sagoma di un edificio di tre piani, per consentire ai proprietari di mettersi in regola con la disciplina sull’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’ articolo 79 del testo unico dell’edilizia (TUE) e all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236.
Barriere architettoniche, per eliminarle serve il permesso di costruire?
La Corte di cassazione, nel 2013, ha chiarito che non è necessario il permesso di costruire per eliminare le barriere architettoniche. La sentenza in questione è la 38360/2013 del 18 settembre 2013. In base a sentenze precedenti del TAR Campania e Abruzzo, che le opere che eliminano le barriere architettoniche sono “solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti”. Queste opere rientrano nell‘attività edilizia libera qualora “consistano in interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio” (Art. 6, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001).
[fonte e proprietà ediltecnico.it]
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